Art. 18.
(Tutela della flora).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la protezione della flora prevedendo i limiti entro i quali è consentita la libera raccolta delle piante officinali spontanee per scopi personali e da parte dei raccoglitori erboristi diplomati, a scopo erboristico commerciale, e individuano le piante officinali da proteggere e di cui regolamentare la raccolta professionale.